La legge 24/17, “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, detta anche “legge Gelli-Bianco”, non tratta direttamente il Consenso Informato, ma è fondamentale per due aspetti:
- Esplicita alcuni degli argomenti previsti dalla legge 219/17 per il Consenso stesso
- Esplicita le caratteristiche della responsabilità del medico/equipe sanitaria e della Struttura nel caso di errato o incompleto Consenso Informato
Analizziamo nel dettaglio entrambi questi aspetti.
1. Esplicita alcuni degli argomenti previsti dalla legge 219/17 per il Consenso stesso
Il Consenso Informato relativo ad una prestazione sanitaria parte dalla prestazione sanitaria (oltre che dalla diagnosi), e quindi farà riferimento alle linee guida previste per tale prestazione che sono state sviluppate da Società mediche scientifiche, secondo quanto previsto dalla legge 24/17.
Un problema nascosto
Secondo la legge Gelli-Bianco, le linee guida devono essere aggiornate e eventualmente modificate nel tempo. Tali modifiche devono essere riportate nelle informative collegate. Questo può tradursi in un notevole carico di lavoro per una Struttura sanitaria, sopratutto per chi, come nella maggior parte dei casi, fornisce ai pazienti anche della docuementazione cartacea, che in tal caso dovrà essere aggiornata e ristampata.
Confirmo risolve questo problema. Essendo uno strumento digitale basterà modificare i contenuti dell’informativa secondo quanto espresso dalle nuove linee guida per aggiornare i contenuti da spiegare al paziente.
2. Esplicita le caratteristiche della responsabilità del medico/equipe sanitaria e della Struttura nel caso di errato o incompleto Consenso Informato
La legge 24/2017, per il Medico, si occupa delle conseguenze dei trattamenti sanitari e introduce un nuovo reato per il medico, di tipo penale. Non copre però altre attività, quali quella della proposta e ottenimento del Consenso medico.
Dal punto di vista della Struttura sanitaria, poi, identifica chiaramente che la responsabilità è di tipo contrattuale sia per condotte dell’esercente la professione sanitaria, sia per le cose di sua pertinenza: quindi anche per il Consenso, vedi L219/17, art. 1 comma 9).
Questo è importante perché, in caso di contenzioso medico-legale, spetta alla Struttura sanitaria l’obbligo di dimostrare che il Consenso Informato sia stato presentato, reso comprensibile e ottenuto a norma della legge 219/17.
Confirmo dà risposta anche a questa nuova esigenza emersa con la legge 24/17, fornendo prova sia dell’erogazione che della comprensione delle informazioni contenute nell informativa, per un consenso informato consapevole.